di Carlo Longo

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato eDreams per l’uso di tecniche digitali manipolative nella vendita di voli e soggiorni. Contestate informazioni ingannevoli, pressioni psicologiche e ostacoli al diritto di recesso

Nuova stretta dell’Antitrust sulle pratiche commerciali nel commercio digitale. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte violazioni del Codice del consumo legate all’uso dei cosiddetti dark patterns.

Secondo quanto comunicato dall’Autorità, le società del gruppo eDreams avrebbero fatto ricorso a tecniche di persuasione visiva ed emotiva nell’offerta di voli e soggiorni tramite sito web e applicazione, inducendo i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime in modo non pienamente consapevole. Le condotte contestate comprendono prospettazioni ingannevoli e forme di indebito condizionamento, finalizzate a orientare le scelte degli utenti.

In particolare, l’Antitrust ha rilevato che l’offerta dell’abbonamento Prime veniva presentata con informazioni ambigue sulle sue caratteristiche e sui reali vantaggi economici. Sarebbero state inoltre utilizzate strategie di time pressure e di artificial scarcity, volte a creare un senso di urgenza e a spingere i consumatori ad affrettare la decisione di acquisto. Contestata anche la rappresentazione degli sconti, giudicata ingannevole, così come la scarsa trasparenza sulle differenze di prezzo legate al percorso di accesso al sito eDreams — diretto o tramite piattaforme di metasearch — o allo stato di adesione al servizio Prime.

La libertà di scelta degli utenti, secondo l’Autorità, sarebbe stata ulteriormente compromessa dalla preselezione automatica dell’opzione di abbonamento più costosa, Prime Plus. Inoltre, i consumatori privi dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita, dopo essere stati indotti a tentare l’adesione, avrebbero subito l’addebito immediato del costo annuale dell’abbonamento, senza un’adeguata informazione preventiva. Queste condotte, ritenute al tempo stesso ingannevoli e aggressive, hanno portato all’irrogazione di una prima sanzione pari a 6 milioni di euro.

L’Antitrust ha poi accertato una seconda violazione, relativa all’ostacolo all’esercizio del diritto di recesso. Secondo la ricostruzione dell’Autorità, le società avrebbero reso difficoltosa la disdetta dell’abbonamento Prime sia durante il periodo di prova sia nel corso della validità del contratto, anche attraverso strategie di trattenimento attuate tramite il servizio clienti. Questa pratica, qualificata come commerciale aggressiva, ha comportato una sanzione aggiuntiva di 3 milioni di euro.

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