di Velia Iacovino

Un passo storico verso una visione moderna dei rapporti coniugali in Italia

 

CoCon l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha compiuto un passo epocale nel diritto di famiglia italiano, riconoscendo la piena legittimità di un accordo stipulato tra coniugi in previsione di una possibile separazione. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente l’approccio tradizionale alla gestione dei rapporti economici tra moglie e marito.

Il caso di una coppia del mantovano

Il caso concreto riguarda una coppia mantovana che, durante il matrimonio, aveva formalizzato una scrittura privata in cui il marito si impegnava a rimborsare alla moglie la somma di 146.400 euro. Una cifra che corrispondeva al contributo economico da lei versato — tramite mutuo e fondi personali — per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà e l’acquisto di arredi e veicoli.Alla separazione, avvenuta nel 2019, la moglie ha chiesto l’esecuzione di quell’accordo. Il marito, però, ne ha contestato la validità invocando l’articolo 160 del Codice civile, che vieta modifiche pattizie dei rapporti patrimoniali tra coniugi al di fuori dei casi previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha però smentito questa impostazione, affermando che l’accordo non viola alcuna norma imperativa: si tratta di un riconoscimento di debito subordinato a una condizione sospensiva — la separazione — e non di un patto volto a condizionare l’esito del matrimonio.

Netta inversione di tendenza

Questa decisione rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto alla tradizione giuridica italiana, storicamente refrattaria a forme contrattuali che regolino in anticipo la fine del matrimonio. La Cassazione chiarisce che accordi simili non compromettono l’autonomia affettiva dei coniugi né violano principi etici, ma anzi favoriscono una gestione trasparente ed equa delle risorse comuni. Come si legge nell’ordinanza, firmata dal presidente Alberto Giusti, “la scrittura risulta perfettamente lecita”, poiché nasce da un apporto economico documentato e regola in modo «libero, ragionato ed equilibrato» l’assetto patrimoniale in caso di scioglimento della comunione legale.

Il confronto con il modello americano

L’apertura della Cassazione, pur significativa, appare ancora timida se confrontata con quanto avviene nei Paesi anglosassoni, dove i prenuptial agreements sono prassi consolidata. Celebre, in questo senso, è il caso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: la coppia ha firmato un articolato contratto prematrimoniale — infedeltà comprese — prima di convolare a nozze a Venezia. In Italia, invece, il diritto di famiglia resta fortemente ancorato a una visione “paternalistica”, che mira a tutelare i coniugi (e i figli) da possibili abusi o squilibri. Tuttavia, la sentenza del luglio 2025 segna un primo tentativo di superare tale rigidità, introducendo maggiore flessibilità nella regolamentazione dei rapporti personali ed economici.

Limiti e garanzie: cosa resta vietato

Nonostante l’apertura, la Cassazione mantiene fermi alcuni paletti invalicabili: restano vietati gli accordi che incidano su diritti inderogabili, come l’assegno di mantenimento o gli obblighi morali e materiali tra coniugi. Allo stesso modo, gli accordi che coinvolgono minori devono sempre essere sottoposti a verifica da parte dell’autorità giudiziaria, nell’interesse esclusivo dei figli. Inoltre, la Corte precisa che l’accordo non può essere utilizzato per incentivare la separazione o prevederne “premi” o “penalità”: deve trattarsi di un impegno serio, equilibrato e correlato a situazioni economiche concrete. La sentenza 20415 apre la strada a una concezione più moderna e consapevole del matrimonio: non più solo un’unione affettiva, ma anche un patto che può — legittimamente — prevedere clausole per gestire in modo civile e ordinato anche l’eventualità di una separazione. Un cambiamento culturale prima ancora che giuridico, che potrebbe avvicinare il nostro ordinamento a quello di molti Paesi europei e internazionali. Un cambio di passo che, pur con prudenza, riconosce il diritto dei coniugi a regolamentare la propria vita patrimoniale con la stessa libertà con cui scelgono di costruire una famiglia.

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