di Mario Tosetti

Una nuova circolare ministeriale chiarisce l’applicazione delle norme su droga e guida: non basta più un test positivo per essere sanzionati, serve dimostrare l’effettiva alterazione psicofisica al momento della guida

codice della stradaUna nuova circolare distribuita a prefetture e forze dell’ordine rivede l’applicazione delle recenti norme del Codice della Strada in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il documento chiarisce che non sarà più sufficiente il semplice riscontro di tracce di droga nell’organismo per far scattare sanzioni, ma dovrà essere accertata l’effettiva alterazione psicofisica durante la guida. Questo rappresenta un allentamento rispetto alla linea inizialmente rigida introdotta con la riforma approvata a novembre.

Il caso Pordenone e il dietrofront sulla “tolleranza zero”

La nuova impostazione potrebbe rispondere alle perplessità sollevate da alcune procure e tribunali, tra cui quello di Pordenone che aveva sollecitato un parere della Corte Costituzionale. In discussione era l’automatismo tra positività al test e perdita della patente, anche se l’assunzione fosse avvenuta diversi giorni prima. Ora, il principio viene rivisitato: per contestare la guida sotto l’influenza di droghe, è necessario che la sostanza sia ancora attiva e che il conducente l’abbia assunta in un periodo ravvicinato al momento in cui si trovava al volante.

Come cambiano i controlli: accertamenti in due fasi

La circolare stabilisce un iter più preciso e tecnico per accertare l’eventuale stato di alterazione. Gli agenti possono effettuare un test salivare preliminare. Solo se questo risulta positivo, si procede al prelievo di due campioni di saliva. Entrambi devono essere mantenuti a 4 gradi e inviati in tempi rapidi ai laboratori di tossicologia forense per ulteriori analisi. Saranno queste verifiche di secondo livello a stabilire la presenza di metaboliti attivi, cioè i componenti che indicano che la sostanza è ancora in grado di alterare le funzioni cognitive o motorie.

Metaboliti inattivi e farmaci: cosa non costituisce reato

Un passaggio fondamentale della direttiva è quello che esclude dalla punibilità i casi in cui vengano trovati solo metaboliti inattivi, che non hanno più effetto sull’organismo. Anche i test urinari, spesso usati in passato, vengono dichiarati inadeguati per accertare una reale intossicazione. Viene inoltre riconosciuta l’importanza di distinguere l’assunzione di stupefacenti da quella di farmaci prescritti, come oppioidi o cannabinoidi terapeutici: chi segue cure mediche non sarà automaticamente soggetto a sanzioni.

Conservazione dei campioni e possibilità di difesa

Nel caso in cui anche le analisi di laboratorio confermino la positività, il secondo campione viene conservato a -18 gradi per un anno, per consentire eventuali controanalisi richieste dalla difesa. Questo garantisce una maggiore trasparenza e tutela per i cittadini coinvolti in procedimenti giudiziari.

Il MIT difende la linea: “Nessuna contraddizione con il nuovo Codice”

Nonostante le novità operative, il Ministero dei Trasporti chiarisce in una nota che non si tratta di una retromarcia sulla “droga zero”, ma di una direttiva tecnica per rendere i controlli più affidabili. L’intento rimane quello di punire chi guida sotto l’effetto reale di droghe, escludendo interpretazioni soggettive legate a un generico “stato di alterazione”. Il ministro Salvini ha inoltre ribadito la distinzione netta tra uso di sostanze stupefacenti e l’assunzione di farmaci, anche cannabinoidi, regolarmente prescritti.

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